PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ambito dell'immatricolazione degli automezzi della polizia locale, destinati ai servizi di polizia stradale, è istituita la targa unica nazionale per la polizia locale.

Art. 2.

      1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego nei servizi di polizia stradale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale immatricolati ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e rispondenti alle caratteristiche stabilite dall'articolo 246, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono muniti dalla targa speciale istituita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, avente le seguenti caratteristiche:

          a) due caratteri alfabetici «PL» di colore rosso;

          b) marchio ufficiale della Repubblica italiana;

          c) serie progressiva costituita da tre caratteri numerici;

          d) due caratteri alfabetici che identificano la provincia.

Art. 3.

      1. I veicoli di cui all'articolo 2 sono esentati dalla tassa di proprietà e da tributi straordinari.

 

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Art. 4.

      1. Il Ministro dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, adotta con proprio decreto, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti per l'istituzione della targa speciale per la polizia locale.

Art. 5.

      1. Al comma 11 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei Corpi e dei Servizi di polizia locale».